SCADENZARIO ELEZIONI COMITES 2004
DATA DELLE ELEZIONI 26.03.2004
INDIZIONE 26.12.2003
ADEMPIMENTI SEDI
DATE E SCADENZE
ADEMPIMENTI
NORMATIVA 
LEGGE 23.10.03 n. 286 
Schema Regolamento 
d'attuazione in corso iter 
approvazione.
26 dicembre 2003 INDIZIONE DELLE ELEZIONI CON 
DECRETO DEL CAPO DELL'UFFICIO
CONSOLARE. Nel_decpeto sono indicati:
- Nr. MEMBRI COMITES DA ELEGGERE 
- GIORNO FISSATO PER LE VOTAZIONI 
  (coincidente con il termine ultimo per 
  l'arrivo delle schede votate)
- GIORNO PRIMA SEDUTA DEL
  COMITES
II Decreto istituisce I'UFFICIO ELETTORALE 
presieduto dal capo dell'Ufficio consolare o da 
suo delegato e composto da almeno altri due 
membri di cittadinanza italian a dipendenti 
dell'Ufficio Consolare- ove possibile di ruolo
ARTT. 5 comma 1 e 15 
comma 1 Legge
 
 

ART.13 commi 3 - 4 - 5 
dello schema di 
regolamento

 

26 dicembre 2003
 
AVVIO CAMPAGNA INFORMATIVA 
(affissione albo consolare decreto consolare di 
indizione, e successivamente circolari 
informative, uso di ogni mezzo informazione ) 
ART.15,comma 2 Legge
 
ENTRO 05 gennaio 2004
(10°  giorno successivo 
a indizione)
 
II Capo dell'Ufficio consolare richiede aIle 
Associazioni di emigrati che operano nella 
circoscrizione da almeno 5 anni un elenco di
propri rappresentanti per la loro inclusione nel
COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
ART. 16 comma 4 Legge 
ART.15 comma 1 
schema di regolamento
DA 10 gennaio 2004 
(a decorrere da 15° 
giorno successivo ad 
indizione)
Ai fini della formazione delle liste dei candidati, 
l'Ufficio consolare, su richiesta e in base agli atti 
in suo possesso, rilascia certificati anche
collettivi attestanti l'iscrizione degli elettori nelle
liste elettorali della propria circoscrizione
consolare
ART. 14, comma 8 
schema regolamento
Dal 15 gennaio 2004
 
Attivazione dell'operazione "automatica", da
parte degli uffici consolari, di controllo con i
Comuni (mediante invio di fax o messaggi
telematici) in ordine a tutti i connazionali
maggiorenni che risultano nell'anagrafe
consolare ma che non sono stati inseriti
nell'elenco elettori dal Mininterno: in caso di
mancanza di cause ostative al voto accertata dal 
Comune, si procede all'iscrizione nell'Elenco 
aggiunto
ART. 20, comma 2 
schema regolamento
Dal 15 al 25 gennaio 2004
(da 20° a 30° giorno 
successivo all'indizione)
Presentazione liste candidati all'Ufficio 
elettorale.
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 100 
elettori per Ie collettività fino a 50.000 e da 200 
per quelle superiori a 50.000
Le liste sono formate da un numero di candidati 
almeno pari al numero dei membri da eleggere e 
comunque non superiori a 16 per i COMITES 
composti da 12 membri e non superiori a 22 per 
i COMITES composti da 18 membri
Ogni lista e corredata da:
- Dichiarazioni di accettazione candidatura
- Designazione di 1 rappresentante effettivo e
  1 supplente per COMITATO
  ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE
II Presidente dell'Ufficio elettorale rilascia 
ricevuta degli atti presentati 
L'Ufficio consolare provvede all'autenticazione 
delle firme
ART.15 comma 3 Legge 
ART.14 schema 
regolamento
 
 
 
ENTRO 27 gennaio 2004
(32° da indizione)
Comunicazione da parte delle Associazioni 
all'Ufficio consolare dell'elenco dei nominativi 
dei designati a far parte del CEC
ART. 16 comma 4 Legge 
ART.15 comma 1 dello 
schema di regolamento
ENTRO 30 gennaio 2004
(35° da indizione)
COSTITUZIONE DEL COMITATO 
ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE con 
decreto del Capo dell'Ufficio consolare . IL CEC 
e presieduto dal Capo dell'Ufficio consolare o da 
un suo rappresentante ed è composto:
- dai rappresentanti designati dai presentatori
  delle liste
- dai rappresentanti delle associazioni di 
  emigrati (non piu di 6 per Ie circoscrizioni 
  fino a 100.000 residenti e non piu di 12 per Ie 
  altre)
I candidati non possono far parte del CEC
ART.16 comma 2 Legge 
ART.15 comma 2 dello 
schema di regolamento
 
 
ENTRO 04 febbraio 2004
(40° da indizione) 
II CEC verifica e ammette Ie liste dei candidati ART.16 schema di 
regolamento
 
 
O5 febbraio 2004 L'Ufficio consolare comunica al MAE il numero 
delle liste ammesse , la loro denominazione, il 
numero e i nominativi dei candidati per ogni 
lista ammessa
NON OLTRE FINE 
FEBBRAIO 2004
L'Ufficio consolare provvede alIa stampa del 
materiale elettorale sulla base delle istruzioni 
inviate dal MAE e dOl!o che ii_capo dell'Ufficio
consolare ha accertato la conformità della
scheda elettorale al modello allegato al
regolamento
ART .17 comma 1 Legge 
ART .17 schema di 
regolamento
NON OLTRE FINE 
FEBBRAIO 2004 
(eventuale)
L'ufficio consolare provvede ad inviare un
mailing  ai singoli elettori contenente un foglio
informativo comprensivo delle liste elettorali
ammesse
NON OLTRE 6 
marzo 2004
(20 gg. prima data 
votazioni)
 
L'Ufficio consolare invia agli elettori il plico
contenente:
- certificato elettorale
- la scheda
- la busta bianca per la scheda
- la busta preaffrancata con l'indirizzo
  dell'Ufficio consolare
- un foglio informativo con Ie modalità di voto
- il testo della Legge
II plico viene inviato utilizzando il sistema
postale piu affidabile , con ricevuta anche
collettiva dell'invio
ART.17 comma 3 Legge 
ART.17 comma 4 
schema di regolamento
 
 
 
ENTRO 11 marzo 
2004
(15° giorno 
precedente Ie 
votazioni)
I presentatori delle liste ammesse consegnano al 
CEC 
- 1 elenco di elettori ai fini della nomina a
  scrutatori
- la designazione per ogni seggio di un
  rappresentante di lista e di uno supplente
ART.21 schema di 
regolamento
A PARTlRE DA 12 
marzo 2004 (a 
decorrere dal 14° 
giorno dalla data 
delle votazioni)
 
 
Gli elettori che non hanno ricevuto a casa il
plico possono fare richiesta di un DUPLICATO
presentandosi personalmente all'Ufficio
consolare
Gli elettori che fanno richiesta del duplicato
vengono annotati su apposito registro tenuto
dall'Ufficio consolare
ART.17 Legge comma 5
 
 
ENTRO 15 marzo 
2004 (entro 11°
giorno precedente
data delle votazioni) 
Ammissione al voto di:
- cittadini cancellati per irreperibilità
- elettori omessi dall'elenco aventi diritto al
  voto
che ne facciano esplicita richiesta all'ufficio
consolare e la cui situazione non sia stata già
sanata con l'operazione "automatica" di
controllo
Previo accertamento presso i Comuni italiani di
provenienza della mancanza di cause ostative al
voto, I'Ufficio consolare,provvede all'iscrizione
degli ammessi in apposito Elenco aggiunto.
ARTT. 19 e 20 schema
di regolamento
 
 
ENTRO 16 marzo 
2004
(10 giorno 
antecedente Ie
votazioni)
Il CEC costituisce i seggi ( 1 ogni 5000 elettori) e
NOMINA i presidenti e gli scrutatori (4 per ogni
seggio)
II segretario è scelto dal Presidente del seggio
prima dell'insediamento
ART.19 commi 1- 2 e 3 
Legge
ART.21 schema 
regolamento
ENTRO 16 marzo 
2004
(non oltre 10°
giorno antecedente 
Ie votazioni)
II termine non e 
perentorio ma 
semplicemente 
indicativo in modo da 
consentire il rispetto 
della data del 26 
marzo
L'elettore spedisce al proprio Ufficio consolare 
la busta preaffrancata contenente la scheda
 
 
 
ART. 17 comma 6 Legge
 
 
 
 
17 MARZO 2004
 
 
L'Ufficio consolare comunica al MAE il numero 
dei seggi istituiti
 
ART. 17 comma 7 Legge 
ART. 22 schema 
regolamento
 
 
26 marzo 2004 
ENTRO ORE 24 del 
26 marzo 2004
Votazioni
Termine ultimo di arrivo all'Ufficio consolare 
delle buste preaffrancate da ritenere valide ai 
fini dello scrutinio

 
 
27 marzo 2004 
(giorno successivo 
aIle votazioni)
Nell'ora stabilita dal CEC si insedia il seggio e 
successivamente si dà corso aIle operazioni di 
scrutinio
ARTT. 22 - 23 e 24 dello 
schema di regolamento
 
ENTRO 48 ore dal ricevimento dei plichi 
contenenti il materiale relativo allo scrutinio, il 
CEC procede all'esame e all'assegnazione dei 
voti contestati e provvisoriamente non assegnati 
Procede quindi alIa ripartizione dei seggi
ART.20 e 21 Legge 
ARTT .25 e 26 schema 
regolamento
IL CEC procede alIa proclamazione degli eletti. 
L'Ufficio consolare dà comunicazione dei 
risultati mediante affissione all'albo consolare 
con circolari informative etc.
L'Ufficio consolare comunica al MAE gli esiti 
delle votazioni
ART. 22 Legge 
ART.27 schema 
regolamento
ENTRO 15 aprile 
2004
(non oltre il 20°
giorno da elezioni)
II Presidente del COMITES precedente convoca 
la prima riunione del nuovo COMITES
ART. 29 dello schema di 
regolamento