DATA DELLE ELEZIONI 26.03.2004 INDIZIONE 26.12.2003 ADEMPIMENTI SEDI |
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Schema Regolamento d'attuazione in corso iter approvazione. |
26 dicembre 2003 | INDIZIONE DELLE ELEZIONI CON
DECRETO DEL CAPO DELL'UFFICIO CONSOLARE. Nel_decpeto sono indicati: - Nr. MEMBRI COMITES DA ELEGGERE - GIORNO FISSATO PER LE VOTAZIONI (coincidente con il termine ultimo per l'arrivo delle schede votate) - GIORNO PRIMA SEDUTA DEL COMITES II Decreto istituisce I'UFFICIO ELETTORALE presieduto dal capo dell'Ufficio consolare o da suo delegato e composto da almeno altri due membri di cittadinanza italian a dipendenti dell'Ufficio Consolare- ove possibile di ruolo |
ARTT. 5 comma 1 e 15
comma 1 Legge ART.13 commi 3 - 4 - 5
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26 dicembre 2003
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AVVIO CAMPAGNA INFORMATIVA
(affissione albo consolare decreto consolare di indizione, e successivamente circolari informative, uso di ogni mezzo informazione ) |
ART.15,comma 2 Legge
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ENTRO 05 gennaio 2004
(10° giorno successivo a indizione) |
II Capo dell'Ufficio
consolare richiede aIle
Associazioni di emigrati che operano nella circoscrizione da almeno 5 anni un elenco di propri rappresentanti per la loro inclusione nel COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE |
ART. 16 comma 4 Legge
ART.15 comma 1 schema di regolamento |
DA 10 gennaio 2004
(a decorrere da 15° giorno successivo ad indizione) |
Ai fini della formazione delle liste
dei candidati,
l'Ufficio consolare, su richiesta e in base agli atti in suo possesso, rilascia certificati anche collettivi attestanti l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della propria circoscrizione consolare |
ART. 14, comma 8
schema regolamento |
Dal 15 gennaio 2004
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Attivazione dell'operazione "automatica",
da
parte degli uffici consolari, di controllo con i Comuni (mediante invio di fax o messaggi telematici) in ordine a tutti i connazionali maggiorenni che risultano nell'anagrafe consolare ma che non sono stati inseriti nell'elenco elettori dal Mininterno: in caso di mancanza di cause ostative al voto accertata dal Comune, si procede all'iscrizione nell'Elenco aggiunto |
ART. 20, comma 2
schema regolamento |
Dal 15 al 25 gennaio
2004
(da 20° a 30° giorno successivo all'indizione) |
Presentazione liste candidati all'Ufficio
elettorale. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori per Ie collettività fino a 50.000 e da 200 per quelle superiori a 50.000 Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri da eleggere e comunque non superiori a 16 per i COMITES composti da 12 membri e non superiori a 22 per i COMITES composti da 18 membri Ogni lista e corredata da: - Dichiarazioni di accettazione candidatura - Designazione di 1 rappresentante effettivo e 1 supplente per COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE II Presidente dell'Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati L'Ufficio consolare provvede all'autenticazione delle firme |
ART.15 comma 3 Legge
ART.14 schema regolamento |
ENTRO 27 gennaio 2004
(32° da indizione) |
Comunicazione da parte
delle Associazioni
all'Ufficio consolare dell'elenco dei nominativi dei designati a far parte del CEC |
ART. 16 comma 4 Legge
ART.15 comma 1 dello schema di regolamento |
ENTRO 30 gennaio 2004
(35° da indizione) |
COSTITUZIONE DEL COMITATO
ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE con decreto del Capo dell'Ufficio consolare . IL CEC e presieduto dal Capo dell'Ufficio consolare o da un suo rappresentante ed è composto: - dai rappresentanti designati dai presentatori delle liste - dai rappresentanti delle associazioni di emigrati (non piu di 6 per Ie circoscrizioni fino a 100.000 residenti e non piu di 12 per Ie altre) I candidati non possono far parte del CEC |
ART.16 comma 2 Legge
ART.15 comma 2 dello schema di regolamento |
ENTRO 04 febbraio 2004
(40° da indizione) |
II CEC verifica e ammette Ie liste dei candidati | ART.16 schema di
regolamento |
O5 febbraio 2004 | L'Ufficio consolare comunica
al MAE il numero
delle liste ammesse , la loro denominazione, il numero e i nominativi dei candidati per ogni lista ammessa |
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NON OLTRE FINE
FEBBRAIO 2004 |
L'Ufficio consolare provvede
alIa stampa del
materiale elettorale sulla base delle istruzioni inviate dal MAE e dOl!o che ii_capo dell'Ufficio consolare ha accertato la conformità della scheda elettorale al modello allegato al regolamento |
ART .17 comma 1 Legge
ART .17 schema di regolamento |
NON OLTRE FINE
FEBBRAIO 2004 (eventuale) |
L'ufficio consolare provvede
ad inviare un
mailing ai singoli elettori contenente un foglio informativo comprensivo delle liste elettorali ammesse |
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NON OLTRE 6
marzo 2004 (20 gg. prima data votazioni) |
L'Ufficio consolare invia agli elettori
il plico
contenente: - certificato elettorale - la scheda - la busta bianca per la scheda - la busta preaffrancata con l'indirizzo dell'Ufficio consolare - un foglio informativo con Ie modalità di voto - il testo della Legge II plico viene inviato utilizzando il sistema postale piu affidabile , con ricevuta anche collettiva dell'invio |
ART.17 comma 3
Legge
ART.17 comma 4 schema di regolamento |
ENTRO 11 marzo
2004 (15° giorno precedente Ie votazioni) |
I presentatori delle
liste ammesse consegnano al
CEC - 1 elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatori - la designazione per ogni seggio di un rappresentante di lista e di uno supplente |
ART.21 schema di
regolamento |
A PARTlRE DA 12
marzo 2004 (a decorrere dal 14° giorno dalla data delle votazioni) |
Gli elettori che non
hanno ricevuto a casa il
plico possono fare richiesta di un DUPLICATO presentandosi personalmente all'Ufficio consolare Gli elettori che fanno richiesta del duplicato vengono annotati su apposito registro tenuto dall'Ufficio consolare |
ART.17 Legge comma 5
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ENTRO 15 marzo
2004 (entro 11° giorno precedente data delle votazioni) |
Ammissione al voto di:
- cittadini cancellati per irreperibilità - elettori omessi dall'elenco aventi diritto al voto che ne facciano esplicita richiesta all'ufficio consolare e la cui situazione non sia stata già sanata con l'operazione "automatica" di controllo Previo accertamento presso i Comuni italiani di provenienza della mancanza di cause ostative al voto, I'Ufficio consolare,provvede all'iscrizione degli ammessi in apposito Elenco aggiunto. |
ARTT. 19 e 20 schema
di regolamento |
ENTRO 16 marzo
2004 (10 giorno antecedente Ie votazioni) |
Il CEC costituisce i
seggi ( 1 ogni 5000 elettori) e
NOMINA i presidenti e gli scrutatori (4 per ogni seggio) II segretario è scelto dal Presidente del seggio prima dell'insediamento |
ART.19 commi 1- 2 e 3
Legge ART.21 schema regolamento |
ENTRO 16 marzo
2004 (non oltre 10° giorno antecedente Ie votazioni) II termine non e perentorio ma semplicemente indicativo in modo da consentire il rispetto della data del 26 marzo |
L'elettore spedisce al
proprio Ufficio consolare
la busta preaffrancata contenente la scheda |
ART. 17 comma 6 Legge
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17 MARZO 2004
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L'Ufficio consolare comunica
al MAE il numero
dei seggi istituiti |
ART. 17 comma 7 Legge
ART. 22 schema regolamento |
26 marzo 2004
ENTRO ORE 24 del 26 marzo 2004 |
Votazioni
Termine ultimo di arrivo all'Ufficio consolare delle buste preaffrancate da ritenere valide ai fini dello scrutinio |
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27 marzo 2004
(giorno successivo aIle votazioni) |
Nell'ora stabilita dal
CEC si insedia il seggio e
successivamente si dà corso aIle operazioni di scrutinio |
ARTT. 22 - 23 e 24 dello
schema di regolamento |
ENTRO 48 ore dal ricevimento
dei plichi
contenenti il materiale relativo allo scrutinio, il CEC procede all'esame e all'assegnazione dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati Procede quindi alIa ripartizione dei seggi |
ART.20 e 21 Legge
ARTT .25 e 26 schema regolamento |
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IL CEC procede alIa proclamazione
degli eletti.
L'Ufficio consolare dà comunicazione dei risultati mediante affissione all'albo consolare con circolari informative etc. L'Ufficio consolare comunica al MAE gli esiti delle votazioni |
ART. 22 Legge
ART.27 schema regolamento |
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ENTRO 15 aprile
2004 (non oltre il 20° giorno da elezioni) |
II Presidente del COMITES
precedente convoca
la prima riunione del nuovo COMITES |
ART. 29 dello schema
di
regolamento |