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ll 21 giugno prossimo si voterà - anche all’estero - per un importante “referendum” in materia elettorale. 

L’istituto giuridico del “referendum abrogativo” – ampiamente usato in Italia negli ultimi trent’anni - e serve per deliberare l’abrogazione parziale o totale di una legge, quando lo richiedono almeno cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. 

L’appuntamento è particolarmente importante perché i promotori del referendum hanno chiesto l’abrogazione “mirata” di alcune parole o frasi, contenute nelle leggi elettorali vigenti che - attraverso la tecnica del “ritaglio” - potrebbe determinare un grosso cambiamento del sistema elettorale italiano. 

Al di là delle polemiche che hanno accompagnato i modi ed i tempi dei referendum, è utile tentare di dare un contributo di chiarezza per chi deve votare, cercando di superare le difficoltà cui si trova di fronte il singolo elettore per votare “SI” o “NO” a quesiti spesso incomprensibili. 

Giova ricordare innanzitutto che, trattandosi di referendum abrogativo, il voto “NO” serve – come sempre - a mantenere immutata la situazione (non abrogando alcuna norma), mentre il voto “SI” determina l’abrogazione della legge (o di una parte di essa) sottoposta al giudizio degli elettori.

I quesiti proposti in quest’occasione referendaria sono tre: il primo e il secondo riguardano il premio di maggioranza; uno per la lista più votata alla Camera, l’altro per la lista più votata al Senato e il terzo l’abrogazione delle candidature multiple. 

L’attuale legge elettorale prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza, di cui possono beneficiare singole liste o coalizioni. Il primo e il secondo quesito puntano ad abrogare l’assegnazione del premio alle coalizioni, sia alla Camera che al Senato. Il premio di maggioranza viene invece attribuito alla lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. Il terzo quesito intende cancellare la possibilità per il candidato eletto in più circoscrizioni di optare per uno dei seggi ottenuti, consentendo ai primi dei non eletti di subentrargli. Grazie a questo meccanismo, nell’attuale legislatura un terzo dei parlamentari è stato scelto, dopo le elezioni, sulla base delle decisioni di chi era stato eletto.

Nel dettaglio:

Primo quesito - Scheda 1 (verde) - Legge elettorale della Camera.

Se vince il “NO” (o vota meno del 50%+1 degli elettori) rimane in piedi la legge vigente. Dei 630 seggi della Camera, il 55% (340 seggi) va alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei voti (basta avere anche un solo voto in più). Per ottenere questa maggioranza relativa, le liste hanno la possibilità di creare coalizioni: le liste che ne fanno parte saranno contate, ai fini del calcolo dei voti, come se fossero una lista unica. Se vince il “SI” (e va a votare più del 50%+1 degli elettori) non sarà più possibile presentare coalizioni. La lista che ottiene la maggioranza relativa otterrà da sola il 55% dei seggi. Si aboliscono quindi le coalizioni: vince il premio di maggioranza - che garantisce 340 seggi - il partito (o la lista) con più voti. Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno il 4% dei voti su base nazionale. (Da notare che, nel sistema attuale, le liste non possono entrare in Parlamento se ottengono meno del 4% dei voti, ma se fanno parte di una coalizione possono entrare anche ottenendo solo il 2% dei voti).

Secondo quesito - Scheda 2 (bianca) - Legge elettorale del Senato.

Se vince il “SI”, si aboliscono le coalizioni: vince il premio regionale - che garantisce il 55% dei seggi della regione - il partito o la lista con più voti. Partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono almeno l’8% dei voti su base regionale. Si tratta in pratica dello stesso meccanismo del quesito precedente, con la differenza che il calcolo dei seggi avviene su base regionale. Dunque la lista che ottiene la maggioranza dei voti in una regione ottiene il 55% dei seggi di quella regione.

Terzo quesito – Scheda 3 (rossa) - Candidature multiple. 

Se vince il “SI”, viene abolita la possibilità, prevista dalla legge attuale, di candidarsi in più circoscrizioni (cosiddette candidature plurime). Con l’attuale legge, ogni candidato ha la possibilità di candidarsi in più di una delle diverse circoscrizioni elettorali in cui è diviso il territorio (a ogni circoscrizione corrisponde una lista di candidati, per ogni partito saranno eletti tanti candidati della lista quanti sono i voti ottenuti da quel partito in quella circoscrizione).

In questo modo ogni candidato avrà la possibilità di candidarsi in una e una sola circoscrizione.

Rosario Grenci